L?AIUTO DELLO STATO PER GLI AUTOMOBILISTI DISABILI-ABILITY-DRIVE

L'AIUTO DELLO STATO PER GLI AUTOMOBILISTI DISABILI


L’auto è sinonimo di indipendenza. Ma per una persona disabile rappresenta qualcosa di più: contribuisce alla sua integrazione sociale e favorisce pari opportunità di vita lavorativa e di relazione. Per questo, quando si programma l’acquisto di un veicolo, è bene conoscere sia i vantaggi che lo Stato concede ai disabili, riconosciuti secondo la legge 104 del 1992, sia gli sconti che le Case automobilistiche riservano alla categoria. La somma di entrambi, contribuisce infatti a ridurre notevolmente il costo di un veicolo.
 
CHI NE HA DIRITTO
Possono beneficiare delle agevolazioni:
• non vedenti e sordi;
• disabili con handicap psichico o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento;
• disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
• disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Per sordi s’intendono coloro che sono colpiti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva. I disabili con handicap psichico o con grave limitazione della capacità di deambulazione sono persone che hanno un grave handicap (come previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione ASL preposta. Per i disabili che presentano ridotte o impedite capacità motorie (ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione), il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Può beneficiare di tutte le agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse della persona disabile, a condizione che questa sia a suo carico ai fini fiscali (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, esclusi i redditi esenti, come le pensioni sociali e altre indennità). Va sottolineato che le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
 
PER QUALI VEICOLI
Le agevolazioni possono essere applicate ai seguenti veicoli:
 
• autovetture
• autoveicoli per il trasporto promiscuo
• autoveicoli per trasporti specifici (*)
• autocaravan (**)
• motocarrozzette,
• motoveicoli per il trasporto promiscuo
• motoveicoli per trasporti specifici (*).
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” o “microcar” che possono essere condotte senza patente B.
(*) Veicoli muniti di attrezzature atte al trasporto di determinate cose o persone. In tale
classificazione rientrano i furgoni frigo, le betoniere, i pulmini con pedane ed altri componenti
per consentire l’accesso e il trasporto di persone disabili.
(**) Per le autocaravan è possibile fruire solo della detrazione IRPEF del 19%.

LE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni dello Stato possono essere riassunte come segue:
• riduzione dell’IVA dal 22 al 4% sull’acquisto e sugli adattamenti della vettura (*);
• esenzione dal pagamento della tassa di possesso e dell’IPT (Imposta Provinciale di trascrizione) sia sulla prima immatricolazione sia sui passaggi di proprietà;
• detrazione IRPEF delle spese di acquisto, riparazione e modifica dell’auto (**).
(*) Per l'acquisto di veicoli, di cilindrata fino a 2000 cm 3 se a benzina e a 2800 cm 3 se a gasolio, e sui lavori di adattamento (vedi nota), compresa l'adozione di un cambio automatico già previsto come optional dalla Casa, eventualmente necessari. Il beneficio spetta solo una volta ogni quattro anni salvo che il veicolo precedente non sia stato cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) a causa di furto o demolizione.

Nota: Adattamento - Modifica che si effettua ad un veicolo per consentire la guida o il trasporto di persone disabili. La modifica viene effettuata da officine specializzate e può essere relativa a comandi di guida, portiere e sedili e a meccanismi che consentono l’accesso al veicolo.
L’adattamento talvolta è condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali.
(**) La detrazione IRPEF è pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, e spetta una volta ogni quattro anni per l’acquisto dei veicoli sopraelencati, senza limiti di cilindrata, nuovi o usati. La detrazione spetta anche per le riparazioni del veicolo, esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (assicurazione, carburante e lubrificante). Il limite di spesa da tener conto è di 18.075,99 euro, limite nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso. Da sottolineare che le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo.
 
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate: (LINK -
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guid
e+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit%C3%A
0.pdf

 
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​​​​​​​Patrizia Terrasi
7 dicembre 2017