Veicoli elettrici per disabili: novitą per l'acqui-ABILITY-DRIVE

Veicoli elettrici per disabili: novita' per l'acquisto

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Fino allo scorso dicembre, la normativa prevedeva per le persone disabili agevolabili fiscali relative ai seguenti veicoli:

  • i motocicli a tre ruote (articolo 53 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 285/1992);
  • le autovetture ed autoveicoli (articolo 54 comma 1 lettere a), c) e f) del Dlgs 285/1992) di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore a gasolio.

Ora, con l’approvazione di un emendamento al cosiddetto decreto fiscale, è prevista l’estensione del bonus anche agli autoveicoli e motoveicoli ibridi o completamente elettrici.

Questa nuova norma (art. 53-bis del decreto-legge n.124/2019 convertito dalla legge n.157/2019) ha esteso tutte le agevolazioni fiscali per i veicoli al servizio delle persone disabili anche alle autovetture ibride e ai mezzi elettrici, a condizione che la potenza di questi veicoli non sia superiore a 150kW. Al contempo, sono stati confermati i limiti di cilindrata per le auto a benzina o ibride a benzina (2.0 litri) e a gasolio o ibride a gasolio (2.8 litri).

Va ricordato che il sistema fiscale prevede due tipi di agevolazioni, relative all’acquisto e all’adattamento dei mezzi destinati alla mobilità delle persone disabili:

  • Agevolazione Iva: l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4% (Dpr 633/72 tabella A) sull'acquisto di motoveicoli, autovetture e autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti:

.con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

.non vedenti;

.sordomuti;

se ceduti ai soggetti stessi o ai famigliari di cui sono fiscalmente a carico comprese le spese sostenute per il loro adattamento.

  • Agevolazione imposte – E’ prevista la detrazione di imposta diretta nella misura del 19% (limitata a 18.075,99 euro e rateizzabile in quattro anni) delle spese relative all’acquisto, all’eventuale adattamento e alla manutenzione straordinaria dei seguenti veicoli:

.veicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie permanenti dei disabili;

.veicoli anche non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale che godano di indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni alla deambulazione; pluriamputate, per il trasporto di non vedenti e sordi.

Ai fini del godimento dell’agevolazione occorre che la grave e permanente invalidità o menomazione risulti dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ex legge 104/92 o da altra Commissione medica pubblica. Il diritto all'indennità di accompagnamento e/o invalidità totale sostituiscono la certificazione espressa. Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. Il bonus spetta su un solo veicolo ed una sola volta in 4 anni.

02 gennaio 2020